Circolare 55

Agevolazioni per viaggi di istruzione e/o visite didattiche a.s. 2025-2026 (Circ. n. 55)

Indicazioni per la presentazione delle istanze (Circ. n. 55)

Personale scolastico


Anno scolastico
2025-2026
OggettoAgevolazioni per  viaggi di istruzione e/o visite didattiche a.s. 2025-2026
Numero D’ordine55
Data Emissione06/12/2025

 A tutti gli studenti

Ai genitori degli studenti

Al sito web

 e, p.c.

Alla Funzione Strumentale Studenti

Ai Docenti interessati

Al D.S.G.A.

 

OGGETTO: Agevolazioni per viaggi di istruzione e/o visite didattiche a.s. 2025-2026

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la Direttiva 3 aprile 2023, n. 6, ha stanziato una quota pari ad € 50.000.000,00 per consentire il coinvolgimento nei viaggi di istruzione e nelle visite didattiche del più ampio numero di studentesse e studenti, favorendo prioritariamente coloro che provengono da famiglie a basso reddito.

La misura in questione è stata indirizzata, in via sperimentale per l’anno scolastico 2023/2024, prorogata per gli anni scolastici successivi e fino al corrente anno scolastico, alle famiglie di studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado, con ISEE inferiore ad € 5.000,00.

Pertanto le famiglie di studentesse e studenti interessati potranno accedere alla Piattaforma Unica «Famiglie e studenti», mediante procedura di identificazione e autenticazione informatica e richiedere l’agevolazione nella sezione «Servizi», sotto sezione «Agevolazioni», ambito «Viaggi di istruzione».

Ai fini della lavorazione della richiesta di agevolazione, le suddette famiglie di studentesse e studenti devono necessariamente essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, attestante la propria situazione ISEE.

La situazione ISEE della famiglia richiedente viene verificata sulla base della DSU aggiornata all’annualità 2025 e, ove non ancora sottoscritta, sulla base della DSU avente validità al 31 dicembre 2024.

In particolare:

  • ove la famiglia sia in possesso di una DSU avente validità al 2025, la Piattaforma verifica in automatico la presenza del requisito in relazione alla suddetta DSU 2025 ed elabora la relativa richiesta;
  • ove la famiglia non sia in possesso di una DSU aggiornata al 2025, ma abbia nella propria disponibilità una DSU avente validità al 2024, la Piattaforma verifica automaticamente la presenza del requisito in relazione alla DSU 2024 e, in caso di esito negativo, la famiglia richiedente potrà presentare una nuova richiesta, previa sottoscrizione di DSU aggiornata al 2025.

Dopo la presentazione della richiesta:

  • la Piattaforma, mediante procedura automatizzata, interroga i sistemi dell’INPS circa l’ISEE associato al richiedente, comunicando il codice fiscale dello studente per il quale si richiede il contributo;
  • l’INPS, per ciascun codice fiscale ricevuto, comunica alla Piattaforma l’esito positivo o negativo della richiesta, in funzione della soglia ISEE individuata dal Ministero, pari ad € 5.000,00.

Terminato lo scambio sincrono di dati sopra descritto ed eseguita, dunque, la verifica automatizzata della situazione ISEE, la famiglia dello studente riceve in tempo reale l’esito della richiesta:

  • esito negativo, qualora la famiglia dello studente abbia presentato la richiesta senza aver provveduto, nell’arco temporale di riferimento, ad acquisire una DSU valida;
  • esito positivo, qualora l’ISEE risulti inferiore alla soglia di € 5.000,00;
  • esito negativo, qualora l’ISEE risulti pari o superiore alla soglia di € 5.000,00.

Le risorse assegnate a ciascuna Istituzione scolastica destinataria saranno equamente suddivise per il numero effettivo degli studenti beneficiari che, dopo la presentazione della richiesta in Piattaforma, abbiano ricevuto esito positivo.

Si precisa che ad ogni studente beneficiario sarà riconosciuto un importo massimo pari a € 150,00.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si invita ad una lettura integrale ed attenta:

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lanfranco Barisano

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d. Lgs. n. 39/93

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