Circolare 80

Validità dell’anno scolastico e Decreto Caivano

Chiarimenti ai fini della validità dell'anno scolastico (Circ. n. 80)

Personale scolastico

Anno scolastico2025-2026
OggettoConvocazione consigli di Classe
Numero D’ordine80
Data Emissione28/02/2026

Alle famiglie e agli studenti

Ai docenti e al personale ATA

 Al DSGA

Al sito WEB

 

Oggetto: Validità dell’anno scolastico e Decreto Caivano

 

Si informano gli studenti e le famiglie che, in base all’art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Lo studente deve quindi aver frequentato almeno i 3/4 delle ore annuali di lezione, non superando il 25% delle ore di assenza totali:

Indirizzo di studiOre settimanaliOre annualiTetto di ore di assenza (25%)
Tecnico Grafica e Comunicazione (primo anno)331089272
Professionali (dal 1* al 5* anno) e Tecnico Grafica e Comunicazione (dal 2* al 5* anno)321056264

 

Qualora l’alunno non si avvalga dell’insegnamento dell’IRC e chieda di uscire dall’istituto durante l’ora di IRC, dal monte ore devono essere ulteriormente detratte 33 ore; in questo caso lo studente non dovrà superare il relativo monte ore previsto di assenza totali. Si puntualizza che, nel conteggiare le ore di assenza, saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate. Gli eventuali giorni di allontanamento dalle lezioni per motivi disciplinari, non sono computate nel calcolo di cui sopra.

Il Collegio dei Docenti ha definito i criteri generali che legittimano i casi eccezionali, certi e documentati anche tramite autocertificazione, per la concessione di speciali deroghe al limite massimo di assenze tollerate, purché ciò non pregiudichi la possibilità del Consiglio di Classe di valutare l’allievo in tutte le materie.

Le deroghe deliberate nel collegio dei docenti del 14/05/2025:

  • Assenze per motivi di salute (documentati da apposita certificazione medica).

Ricovero ospedaliero. Patologie che impediscano la frequenza scolastica (assenze prolungate di più 15 giorni e/o ricorrenti). Visite specialistiche ospedaliere o day hospital (anche di un solo giorno). Terapie sanitarie.

  • Assenze per motivi personali o di famiglia (documentati da dichiarazione sostitutiva). Gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti di familiari entro il 2° grado, separazione dei genitori, trasferimento temporaneo per lavoro o motivi familiari). Rientro al luogo di origine per gravi motivi familiari o legali. Allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali. Situazioni di disagio personale o familiare;
  • Assenze per motivi sportivi, artistici o di studio. Attività sportive debitamente documentate organizzate da federazioni aderenti al CONI. Partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
  • Assenze per motivi religiosi.

Resta fermo che i periodi di assenza in deroga non devono pregiudicare, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferito ai casi eccezionali previsti, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.

Disposizioni relative al “Decreto Caivano” (L. n. 159/2023) Con l’entrata in vigore del cd. “Decreto Caivano”, il legislatore ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica. La novità principale consiste nell’introduzione del nuovo Art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico del minore.

Ai sensi dell’art. 114 comma 4 del T.U., il Dirigente Scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione, individuando:

  • Coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
  • Ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Tali situazioni vengono comunicate, senza ritardo, al responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione. Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile. Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica) in caso di elusione dell’obbligo.

Ai sensi dell’art. 570-ter comma 2 c.p., il responsabile che, ammonito, non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifichi l’assenza con motivi di salute o altri impedimenti gravi, o non ve lo conduca entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Si invitano pertanto i coordinatori di classe a monitorare costantemente le assenze e ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico per gli adempimenti dovuti.

 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Lanfranco Barisano

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/199

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